IL PROFESSIONISTA CHE LAVORA GRATIS PAGA COMUNQUE I DANNI
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IL PROFESSIONISTA CHE LAVORA GRATIS PAGA COMUNQUE I DANNI

06 DIC 2021
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza 38592/21, del 06/12/2021 ha ribadito che il professionista rischia di dover risarcire il cliente anche se lavora soltanto a titolo di cortesia.
Secondo i Giudici il fatto che il prestatore d’opera intellettuale rinunci al compenso non consente di escludere l’esistenza di un obbligo contrattuale.
La questione decisa dalla Corte ha riguardato una questione di infiltrazione derivante dai lavori per i quali l'attrice era stata costretta a risarcire un danno di euro  14 mila a favore del vicino conseguenti alla ristrutturazione edilizia svolti sotto la responsabilità del tecnico.
Sbagliano i giudici del merito a rigettare la domanda sul mero rilievo che l’impegno assunto dal prestatore è da ricondurre a un mero rapporto di cortesia, il che escluderebbe la sussistenza di un vero e proprio vincolo giuridico: deve invece ritenersi che in capo al prestatore sorga un’obbligazione contrattuale ex articolo 2222 Cc anche se non risultano pattuiti un emolumento per la prestazione né una penale per l’inadempimento.
Insomma, il fatto che il il professionista abbia rinunciato al compenso, (come spesso capita,  non significa che non debba rispondere, ai sensi dell’articolo 2043 cc., questione che ben può essere estesa a qualunque tipo di professione, soprattutto alla nostra, dove ormai da qualche anno è in voga un vero e proprio tiro al piccione.  

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