IL PROCESSO NOTIFICATORIO SI PERFEZIONA CON LA CONSEGNA DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA
03 LUG 2018
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 17235/18, depositata il 02.07.2018, ha dichiarato che è illegittimo l’atto amministrativo, se la notifica viene effettuata alla moglie ed il legittimo destinatario non riceve la prescritta raccomandata informativa.
I giudici hanno così accolto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato un preavviso di fermo perché notificato con raccomandata consegnata alla moglie, ma senza che il fisco gli inoltrasse la relativa e prescritta raccomandata informativa.
Secondo la commissione regionale del Veneto, il contribuente aveva comunque avuto conoscenza dell’atto, perché la raccomandata era stata consegnata alla moglie e tanto bastava a completare l’iter notificatorio. Secondo i Giudici di legittimità invece, la raccomandata informativa prevista dall’articolo 60 del dpr 600/73, rappresenta un «adempimento essenziale del procedimento di notifica».
La disposizione stabilisce infatti che in caso di irreperibilità relativa del destinatario, (articolo 140 c.p.c., da leggere in virtù del combinato disposto del’art. 26 ultimo comma del d.p.r. 600/73 e dell'articolo 60, comma 1), è necessario, per il perfezionamento del processo notificatorio, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti e quindi anche l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativadel deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.