IL PRESTANOME NON RISPONDE DEI RICAVI IN NERO
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IL PRESTANOME NON RISPONDE DEI RICAVI IN NERO

21 OTT 2018
La Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26414 del 19 ottobre 2018, ha accolto il ricorso del contribuente annullando l’accertamento con cui il fisco contestava i ricavi in nero al prestanome dell’azienda, precisando che solo l’effettivo gestore risponde del reddito d’impresa.
Secondo i Giudici l’articolo 37 del d.p.r. 600 del 1973 impone di dirigere la pretesa nei confronti dell'interponente, ma non dispone in ordine alla correlativa pretesa nei confronti dell'interposto.
In altri termini l'onere del pagamento delle imposte grava esclusivamente sull'effettivo titolare dei redditi d’impresa, poichè se il legislatore avesse voluto aggiungere alla responsabilità dell'interponente anche quella dell'interposto, avrebbe dovuto chiaramente esprimere tale volontà legislativa come ha fatto per l'IVA ex art. 60 bis del dPR 633/1972,  ove ha rspressamente stabilito l'obbligo del cedente e quello del cessionario.

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