IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA E' RESPONSABILE DEI DEBITI TRIBUTARI
28 MAG 2025
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11593/2025 ha stabilito che alla garanzia ex lege prevista dall'art. 38 c.c. nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non si applica la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale garantita sia un'obbligazione tributaria, come tale assoggettata a un regime speciale, sia con riferimento all'attività di accertamento che a quella di riscossione. Secondo i Giudici, infatti, se è vero che la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 cod. civ., è altrettanto vero che la fonte legale di tale obbligazione (art. 38 c.c.) non elide il legame di accessorietà tra obbligazione di garanzia e obbligazione principale. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui quest'ultima sia un'obbligazione tributaria l'attività di accertamento e quella di riscossione sono disciplinate dalla normativa di diritto tributario e non dalle disposizioni contenute nel codice civile e nel codice di procedura civile, che non possono trovare, quindi, applicazione neppure con riferimento al garante ex lege.