Il Trib. Bari 17.10.2023 è intervenuto in tema di esdebitazione ai sensi dell'art. 14-terdecies della L. 3/2012, evidenziando tre principi di carattere generale.
In primo luogo, risolve una delicata questione di diritto intertemporale, osservando come, innanzi ad una procedura di liquidazione del patrimonio resa ai sensi della L. 3/2012, non possano trovare applicazione le disposizioni dell'"esdebitazione di diritto" dell'art. 282 del DLgs. 14/2019 (CCII), bensì quelle della L. 3/2012
In secondo luogo, il Tribunale evidenzia che le cause ostative indicate dall'art. 14-terdecies della L. 3/2012 per il sovraindebitato oggetto di procedura di liquidazione del patrimonio devono ritenersi tassative e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Nel caso di specie, l'opposizione all'esdebitazione della curatela rilevava una sentenza di patteggiamento, che non integra l'ipotesi di cui all'art. 14-terdecies co. 1 lett. d).
Infine, il Tribunale di Bari ha espresso un terzo principio, secondo cui il beneficio dell'esdebitazione sarebbe inopponibile ai creditori che non siano stati inseriti nell'elenco dei creditori (nel contesto della domanda di liquidazione) e che non abbiano preso parte alla procedura liquidatoria, non assumendo rilevanza e non essendo quindi dirimente "la circostanza dell'avvenuto pagamento all'interno della procedura".