IL NUOVO MODULO RW: LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI ED IL TITOLARE EFFETTIVO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IL NUOVO MODULO RW: LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI ED IL TITOLARE EFFETTIVO

19 AGO 2013
La novella normativa, prevede la sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati nel citato modulo, (rispetto alla precedente normativa che stabiliva una sanzione dal 10% al 50%) e l’eliminazione della gravosa sanzione della confisca per equivalente. Le sanzioni relative alla omissione del modulo RW, sono raddoppiate, (dal 6% al 30% degli importi non dichiarati), nel caso in cui le attività finanziarie, oggetto di dichiarazione, siano detenute in Paesi e territori a fiscalità privilegiata (black list). Il sistema sanzionatorio tributario, di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, ha tratto diretta ispirazione e fondamento, per espressa ammissione del legislatore, dal sistema penale. Nell’ambito del sistema penale il principio di legalità, cui è immediatamente correlato il principio del favor rei, è uno dei criteri sui quali il sistema normativo si fonda, di talchè, è categoricamente esclusa ogni ipotetica deroga al riguardo. Per dirla con le parole del legislatore “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione”. Tale principio, non è riferibile solamente all’an ed al quantum della sanzione, che come abbiamo visto è stata ridotta, ma anche all’estensione dell’ambito temporale della sua applicazione, dal momento che anche quest’ultimo, è idoneo a provocare conseguenze sfavorevoli in capo al contribuente. Si deve ritenere che in applicazione del principio del favor rei, valido anche per le sanzioni tributarie, il nuovo regime troverà applicazione anche per il passato, tranne che per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi, (articolo 3, comma 3, del Dlgs 471/1997). Quindi anche le violazioni riferite alle dichiarazioni riferite a precedenti periodi di imposta, ma ancora non accertate in modo definitivo, dovranno essere sanzionate secondo la nuova normativa. Per completare la disamina, vi segnaliamo inoltre che la novella normativa, ha anche recepito la facoltà di poter presentare la dichiarazione integrativa e cioè la possibilità di sanare le violazioni commesse, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, (entro il 30.12.2013), mediante il pagamento della sanzione in misura fissa di euro 258,00. A nostro parere le nuove obbligazioni introdotte dalla legge Europea, non dovrebbero riguardare la prossima scadenza (30 settembre 2013), poiché a tale data non saranno ancora decorsi i 60 giorni dall’introduzione del nuovo obbligo, così come prescritto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

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