IL NE BIS IN IDEM TROVA ACCOGLIENZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
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IL NE BIS IN IDEM TROVA ACCOGLIENZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

05 OTT 2016
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze in applicazione del noto principio del ne bis in idem con la sentenza del 28.9.2016 n. 1643/5/16, ha accolto il ricorso del contribuente in un caso in cui lo stesso era stato assolto in sede penale, conseguentemente ad un decreto di archiviazione del reato afferente agli stessi fatti contestati nel processo tributario.
Ricordiamo che l'art. 4 della CEDU stabilisce che nessuno può essere perseguito o condannato penalmente per un reato in merito al quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva.
Secondo l'interpretazione di tale norma fornita dalla nota sentenza Grande Stevens del 4.3.2014 appresso riprodotta, anche le sanzioni tributarie, per la loro afflittività, possono essere considerate penali in senso sostanziale.
 
C.T. Reg. Firenze 28.9.2016 n. 1643/5/16

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, contro la società Alfa Srl, per l'anno 2006 la somma di € 47.520,00 e per l'anno 2007 la somma di € 218.350,00 sul presupposto che le fatture (5 per l'anno 2005 e 22 per l'anno 2007) emesse dalla Beta Sas, erano relative a prestazioni oggettive inesistenti.
La società Alfa Srl contestava il merito ed eccepiva anche il raddoppio dei termini in base all'art. 43 del DPR 600/73, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato gli "avvisi" una settimana dopo che il Gip del Tribunale di Firenze aveva, in data 18.07.2013, assolto il legale Carlo T. della Alfa Srl con il dispositivo "assolto perché il fatto non sussiste".
L'Agenzia delle Entrate si costituiva contestando le osservazioni della società insistendo per la legittimità del raddoppio dei termini.
La società presentava ricorso per impugnare l'avviso di accertamento con il quale recuperare a tassazione, ai fini dell'Iva per l'anno 2008, la somma di € 6.580,00 su € 65.800,00.
La Alfa Srl aveva impugnato il rilievo fiscale nonché la legittimità dell'avviso in quanto notificato fuori termine nonostante la decisione del Tribunale di Firenze.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva e contestava tutte le eccezioni di controparte.
I ricorsi venivano riuniti.
La C.T.P. di Firenze accoglieva il ricorso della società ritenendo che la sentenza del Tribunale Penale aveva statuito che le fatture non erano inesistenti oggettivamente ma regolarmente vere ed esistenti (sentenza n. 702 dell'8.04.2014).
L'Ufficio appellava la sentenza insistendo per la validità del raddoppio dei termini.

Motivo

Preliminarmente occorre decidere sul quesito normale e raddoppiato nonostante i dispositivo penale.
La tesi dell'ufficio deve essere respinta.
L'ufficio ha insistito sul fatto che il raddoppio si ha con la semplice presunzione di reato e sul concetto della autonomia tra i due riti in base al cosiddetto doppio binario.
Nel caso concreto la decisione penale ha stabilito che le fatture sono vere in quanto i servizi effettuati dalla società Beta Sas sono regolarmente eseguite.
In tal caso devono essere valorizzate le norme dei Diritti dell'Uomo e le sentenze della CEDU.
L'Agenzia ha omesso di verificare la correttezza del suo operato in base alle norme e sentenze Europee che valgono per tutti gli Stati Europei.
Infatti le norme europee sono, in pratica, il quarto organo giurisdizionale. Le numerose sentenze della CEDU hanno stabilito, sulla base del concetto di ne bis ne idem, la convenzione dei Diritti dell'Uomo che recita che un cittadino europeo non può essere sottoposto ad un doppio processo in caso in cui è stato assolto per lo stesso fatto.
In pratica tra un processo penale e un processo amministrativo tributario, possono iniziare separatamente ma una volta che il primo (nel caso concreto il penale) è finito impedisce di proseguire nel processo amministrativo (tributario).
L'art. 4 del Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sottoscritto il 22.12.1984 rubricato, stabilisce il diritto di non essere giudicato e punito due volte:
1) nessuno può essere perseguitato o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale stato; 
2) la disposizione del paragrafo precedente non impedisce la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o vizi fondamentali nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta; 
3) non è autorizzata alcuna delega al presente articolo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.
La CEDU con le sentenze Grande Stivens contro Italia del 04.03.2014, Nikanem/Fillandia 20.05.2014, Luky Deu/Svezia del 27.12.2014, la Corte ha statuito che la soprattassa in materia fiscale ha, in linea generale, natura penale.
L'art. 4 non vieta la contemporanea apertura e svolgimento di procedimenti paralleli per lo stesso fatto sanzionando la mancata interruzione degli altri nel momento in cui uno di essi è divenuto definitivo.
Il divieto non trova applicazione nella ipotesi di sanzioni inflitte da autorità nell'ambito di procedimenti strettamente collegati dal punto di vista sostanziale e temporale (ritiro patente).
L'orientamento della CEDU si applica anche ai casi precedenti al 10.02.2009 (sentenza Luky Dev contro Svezia).
Conseguenza di tutto ciò, avendo la sentenza penale riconosciuto la "oggettiva esistenza delle fatture e di conseguenza del regolare utilizzo delle società", non è possibile "presumere" una diversa soluzione.
Infatti l'accertamento fatto alla Beta è solo una presunzione o un indizio in quanto eseguito senza il contraddicono con la società Alfa Srl e, come tale, non opponibile.
Inoltre l'affermazione che la società Beta era una "cartaria" non ha base giuridica in quanto una società di servizi può appaltare ed incaricare sub fornitori con semplice telefonata a ditte collaboratrici.
Occorre compensare la causa tenendo conto del motivo scelto dalla Commissione.

P.Q.M.

Conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.


 
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