IL LIQUIDATORE NON RISPONDE DELL'IVA E DELL'IRAP
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IL LIQUIDATORE NON RISPONDE DELL'IVA E DELL'IRAP

IL LIQUIDATORE NON RISPONDE DELL'IVA E DELL'IRAP

14 LUG 2016
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze con la sentenza n. 1159/9/16 del 28.6.2016 ha ribadito che l'art. 19 del DLgs. 46/99, (prima della modifica apportata dal D.Lgs. 175/2014), attribuisce la responsabilità ai liquidatori, ai soci ed agli amministratori ai soli fini IRES, precisando che tale responsabilità è circoscritta alle sole imposte sui redditi e non può essere estesa nè all'IVA nè l'IRAP.


... Per quanto invece concerne l'ultimo punto di doglianza dell'appellante, la sentenza impugnata risulta errata e deve pertanto essere riformata. L'art. 19 del L. 46/1999 esclude che le norme richiamate dall'Ufficio, siano applicabili all'IRAP ed all'IVA, la norma è scritta chiara:
"... si applicano alle sole impose sui redditi."
L'IRAP, contrariamente a quanto cerca di far passare l'appellata, con un sottile distinguo relativo alle modalità di riscossione, non è un'imposta sul reddito, pertanto, come l'IVA è esclusa dal recupero operato dall'Agenzia. 
Considerato l'andamento processuale che vede un parziale accoglimento dell'appello, la Commissione ritiene di dover compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'appello proposto da parte contribuente, dichiarando non dovute le imposte IVA ed IRAP. Conferma nel resto.
Compensa le spese di giudizio.
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