La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20417 depositata il 11.10.2016 ha stabilito che in caso di cessione di ramo d’azienda, i rapporti riferibili al ramo ceduto devono ritenersi inevitabilmente destinati a seguire le sorti del complesso organizzato cui accedono, salvo si tratti di beni personali.
La sentenza conferma la successione automatica nei contratti riferiti all’azienda, successione prevista all’art. 2558 c.c., in caso di cessione d'azienda, applicabile anche alla cessione del ramo d’azienda, con l’automatico subentro del cessionario nel contratto di leasing che attiene al ramo ceduto.
L'aert. 2558 prevede infatti che nel caso in cui non sia pattuito diversamente, la cessione del complesso dei beni funzionalmente organizzati per l’esercizio di un’impresa determina l’automatico subentro del cessionario nella titolarità dei rapporti contrattuali, sulla base di un principio che lega la sorte comune dei beni unitariamente organizzati per l’esercizio dell’impresa.
Tale principio risulta essere applicabile a tutti i rapporti riferibili al ramo ceduto, con l'eccezione dei beni personali e di quelli espressamente esclusi.