Con
ordinanza n. 5825 del 2018 la
Suprema Corte si è pronunciata sulla possibilità per il tribunale di valutare la
fattibilità economica del piano di concordato.
Più precisamente, il tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento di una s.r.l. previa declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, perché inficiata dall'irrazionalità e inattendibilità dell'attestazione del professionista, tale da impedire, stante l'inidoneità della documentazione, la corretta e completa informativa del ceto creditorio.
Su gravame della fallita, la Corte di Appello revocava il fallimento, rilevando che la verifica di fattibilità del piano, operata dal tribunale si era sostanziata in una valutazione critica dei dati informativi forniti dall'attestatore, esorbitante il limite relativo alla fattibilità economica.
Ricorreva in Cassazione la curatela del fallimento denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art 161 terzo comma l.f..
Il collegio ha accolto il ricorso, ricordando che la sostenibilità del piano dal punto di vista economico può essere sindacata se il progetto si rivela, ad una prima impressione, irrealizzabile.
Il tribunale, infatti, ha il potere di compiere una penetrante verifica dell'adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori, proprio al fine di consentire loro un'espressione libera e consapevole del voto.
La Corte, quindi, ha ritenuto corretta la decisione del tribunale, in virtù del fatto che il professionista si era riportato in modo acritico ai valori della perizia giurata senza dare un contributo personale circa la loro veridicità, avendo dichiarato "di non avere cognizioni tecniche per pervenire a valorizzazioni diverse".
valut-econ-del-piano.pdf