IL GIUDICE TRIBUTARIO DEVE VALUTARE IL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE
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IL GIUDICE TRIBUTARIO DEVE VALUTARE IL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

IL GIUDICE TRIBUTARIO DEVE VALUTARE IL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

5 FEB 2021
La Corte di Cassazione con sentenza n. 1157 del 2021 ribadendo il principio per cui il provvedimento emesso dal giudice penale (nel caso di specie di archiviazione) non fa stato nel processo tributario, in quanto i due processi obbediscono a regole diverse e sono ancorati a presupposti diversi e preordinati a finalità diverse, riconosce che il giudice tributario è chiamato a valutare la effettiva valenza dimostrativa delle motivazioni del decreto di archiviazione penale, alla luce di tutti gli elementi di fatto che gli avvisi di accertamento mettono in evidenza. Nel caso esaminato, evidenziavano, a fini del recupero a tassazione dell' Iva indebitamente detratta, gli elementi tipici dell'interposizione fittizia e cioè la: -) mancanza di una sede reale e di una sia pur minima struttura organizzativa dei soggetti asseritamente interposti; -) mancanza di qualsiasi traccia documentale diversa dalle fatture di rapporti commerciali effettivi intercorsi fra le parti; -) omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e della tenuta delle scritture contabili da parte dei soggetti fittiziamente interposti.. La Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione stante il fatto che la sentenza impugnata affidava le proprie decisioni prevalentemente al fatto storico circa l’emissione  di un provvedimento penale di archiviazione. 



cass.-1157.2021.decretodi-archiviviaz.processotributario.pdf
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