IL GESTORE DELL'ALBERGO RISPONDE RETROATTIVAMENTE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO
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IL GESTORE DELL'ALBERGO RISPONDE RETROATTIVAMENTE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

IL GESTORE DELL'ALBERGO RISPONDE RETROATTIVAMENTE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

11 APR 2024
Con la sentenza n. 6187/2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’applicabilità della normativa che disciplina la responsabilità dei gestori delle strutture ricettive in merito al versamento della tassa di soggiorno anche alle contestazioni antecedenti alla sua entrata in vigore.
Com’è noto, infatti, con la riforma introdotta dall'articolo 180 del DL 19 maggio 2020, n. 34, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista. Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex art. 13 DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
In precedenza, nonostante l'esistenza dell'imposta di soggiorno stessa, tale responsabilità non era stata esplicitata, con la conseguenza che si erano sviluppate controversie in merito alla responsabilità del gestore per il mancato pagamento dell'onere da parte del visitatore.
Per dirimere la problematica il legislatore è intervenuto introducendo l'art. 5-quinquies del DL 21 ottobre 2021, n. 146 con il quale ha che "Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020."
La Corte di Cassazione, alla luce del quadro normativo di riferimento ha rigettato il ricorso affermando il principio per cui la disposizione di cui all'articolo 180 co. 3, DL 19 maggio 2020, n. 34 a seguito della introduzione dell'art. 5-quinquies DL 21 ottobre 2021, n. 146 è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto "Rilancio" (DL 34/2020), ossia il 19 maggio 2020.


cassaz.6187.2024.tassa.di.soggerno.responsabilita.albergatori.pdf
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