Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto
Superbonus del 110% sulle spese sostenute per l’effettuazione di interventi edilizi diretti al
miglioramento dell’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
e per la riduzione del rischio sismico.
Il beneficio (detrazione) vale per i
lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (salvo proroga) e sarà (ordinariamente) suddiviso in 5 rate di pari importo.
Al fine di aiutarvi nella soluzione dei tanti quesiti che riguardano la materia del 110%, abbiamo deciso di dare corso ad una serie di pubblicazioni dirette a semplificare la non facile vita dei contribuenti ed oggi ci occupiamo della
ipotesi in cui la realizzazione delle opere venga affidata a una unica impresa responsabile della acquisizione dei materiali e che si avvarrà, sotto la sua responsabilità, di terzi sia per l’esecuzione delle opere, che per la progettazione o per gli altri servizi connessi, ivi comprese le relative asseverazioni.
Il primo quesito a cui cercheremo di rispondere riguarda insomma l’ammissibilità,
tra le spese che generano "bonus" dei corrispettivi addebitati al committente dal general contractor, ovviamente maggiorati delle competenze da quest’ultimo richieste.
Ricordiamo infatti che le spese, che rilevano ai fini del calcolo delle detrazioni “edilizie” spettanti (
fino a concorrenza dell’ammontare massimo riconosciuto dalla legge in relazione a ciascuna tipologia di detrazione e comunque, per gli interventi di efficienza energetica, nel limite dei massimali di costo specifici di cui al punto 13 dell’Allegato A del DM 6.8.2020 “Requisiti”), sono
tutte quelle che afferiscono direttamente all’esecuzione degli interventi agevolati, ivi comprese quelle sostenute anche prima dell’inizio dei lavori, ad esempio per la progettazione e per e altre prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di lavori.
Senza alcuna pretesa di esustività rientrano nell'ambito delle spese che generano bonus
- l’acquisto dei materiali;
- l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
- la tassa per l’occupazione di suolo pubblico per poter disporre dello spazio, insistente sull’area pubblica, necessario all’esecuzione dei lavori;
- gli altri eventuali costi strettamente correlati alla realizzazione degli interventi, nonché all’effettuazione degli adempimenti espressamente richiesti dalle leggi o dai relativi regolamenti attuativi per poter beneficiare della detrazione.
Tale elencazione è rinvenibile nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 8.7.2020 n. 19 (p. 282-283) ed è stata formulata con riguardo alla detrazione IRPEF di cui all’art. 16-
bis del TUIR e al
sisma-bonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013,
ma è da ritenersi universalmente valida con riguardo alla generalità delle detrazioni “edilizie”.
Analogo elenco non tassativo è rinvenibile anche nell’ambito della circolare dell'Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24 (§ 5), concernente il superbonus al 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, laddove si ricorda altresì che, per espressa previsione normativa,
tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio, da parte dei tecnici abilitati, delle asseverazioni che certificano requisiti tecnici, risultati di miglioramento di classe e congruità delle
spese sostenute per l’effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico, nonché quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità nel caso di fruizione del superbonus al 110% mediante esercizio per una delle opzioni consentite dall’art. 121 del DL 34/2020.
La stessa circolare dell'Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24 (§ 5), con riguardo al superbonus al 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ma con un approccio interpretativo che pare potersi considerare valido con riguardo alla generalità delle detrazioni “edilizie”, specifica che
la detraibilità delle spese è comunque subordinata al fatto che l’intervento agevolato sia effettivamente realizzato con la conseguenza che eventuali spese per sopralluoghi e perizie e altre spese preliminari di progettazione, o sopralluogo rientrano nel novero di quelle deducibili
solo se le opere vengono poi effettivamente realizzate. Quindi ai sensi del co. 2 dell’art. 16-bis del TUIR,
tra le spese detraibili rientrano “… quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia”.
Le spese relative a prestazioni professionali sono dunque quelle direttamente correlate all’intervento agevolato, ossia quelle per prestazioni professionali funzionali alla realizzazione degli interventi e quelle per prestazioni professionali funzionali al rilascio di asseverazioni, attestazioni, certificati o altri documenti richiesti dalla legge per consentire agli interventi agevolati di soddisfare gli adempimenti formali senza i quali l’agevolazione non potrebbe competere.
Ma torniamo al quesito e cioè ai
general contractor e cioè all’appaltatore generale e cioè a quel soggetto che assume la responsabilità del contratto e la funzione di coordinatore degli altri interventi subappaltati a terzi, ebbene stante il tenore delle norme in precedenza richiamate, possiamo affermare che la “
immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione” del corrispettivo spettante al
general contractor rende, a nostro giudizio,
l’intero corrispettivo addebitato, integralmente deducibile, onde per cui, fermo restando che sarebbe auspicabile una chiara presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ritieniamo che la spesa sostenuta dal committente per il pagamento del corrispettivo del
general contractor, contrattualmente pattuito nell'“appalto generale”, rientri tra le spese detraibili ai fini delle detrazioni “edilizie”;
ovviamente nel rispetto dei tetti massimi di legge e dei massimali di costo specifici, previsti con riguardo a ciascuna tipologia di intervento.