La Corte di Cassazione con l’ordinanza 25050/21 del 16.09.2021, ha statuito che il fallito può essere amministratore di una srl, stante il fatto che la legge non lo proibisce in modo esplicito e stante il divieto previsto per le spa non può essere esteso alla srl, (non è applicabile estensivamente la disciplina prevista dall’articolo 2382 Cc per le spa).
La riforma del 2003 ha infatti previsto un modello (srl) più aperto e diretto a consentire il reiserimento nell’attività imprenditoriale anche delle persone già dichiarate fallite o il mantenimento della posizione se lo saranno in futuro.
Il divieto quindi non opera nè per la carica di amministratore nè per la acquisizione delle quote.
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