IL FALLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NON SI ESTENDE A CHI AGISCE PER ESSA
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IL FALLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NON SI ESTENDE A CHI AGISCE PER ESSA

IL FALLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NON SI ESTENDE A CHI AGISCE PER ESSA

20 AGO 2023
La Corte di Cassazione, nella sentenza 4.8.2023 n. 23896, ha stabilito che il fallimento di un'associazione non riconosciuta, che abbia esercitato, in via esclusiva o prevalente, un'attività commerciale, non si estende automaticamente agli amministratori che abbiano agito in nome e per conto della stessa.
La posizione dell'associato che agisca "in nome e per conto" dell'ente non è assimilabile a quella del socio illimitatamente responsabile.
I giudici distinguono tra:
- la responsabilità del primo, che, ai sensi dell'art. 38 c.c., non riguarda l'intera situazione debitoria dell'ente, ma le sole obbligazioni scaturenti dai negozi concretamente posti in essere dal medesimo in nome e per conto dell'ente stesso, configurandosi, quindi, come responsabilità solidale per un debito altrui;
- la responsabilità del secondo, che deriva automaticamente dallo "status" di socio, riguarda indistintamente tutti i debiti della società e può definirsi "propria", ossia derivante direttamente dalla legge.
Da tale distinzione consegue che l'art. 147 del RD 267/1942 deve ritenersi applicabile alle sole snc, sas e sapa.
In considerazione della sua portata eccezionale e derogatoria dei principi generali di cui agli artt. 1 e 5 del RD 267/1942, infatti, essa non può essere estesa automaticamente alle altre fattispecie in cui ricorra una qualche responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni assunte dall'ente collettivo.
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