IL DINIEGO DELL'ERARIO RECEDE RISPETTO ALLA MAGGIORE CONVENIENZA DELLA SOLUZIONE NEGOZIALE
31 MAG 2021
Il Tribunale di Genova il 13.5.2021, sulla scia di quello di Teramo del 19.4.2021, ha stabilito che, ai fini dell'omologazione forzata del concordato preventivo (e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - ARD), l'autorità giudiziaria, al ricorrere delle condizioni di legge, può "sterilizzare" l'ingiustificato diniego esplicito dell'Erario o dell'ente previdenziale.
La locuzione mancanza di voto o adesione, di cui agli artt. 180 co. 4 e 182-bis co. 4 del RD 267/42 (modificati dal DL 125/2020 conv. L. 159/2020), ai fini del cram down fiscale e previdenziale nel concordato e negli ARD, trova applicazione per il diniego espresso o tacito del creditore pubblico.
In senso opposto, l'interpretazione restrittiva circoscrive l'ambito di applicazione dell'omologazione "coattiva" solo all'ipotesi di silenzio (rigetto) (Trib. Bari 18.1.2021, Trib. di Rovigo 12.2.2021, Trib. Pisa 19.2.2021), ritenendo illegittimo il potere dell'autorità di sostituirsi al creditore nella valutazione dell'interesse alla prosecuzione della procedura.
Nel caso oggetto della presente disamina, l'amministrazione formulava un voto negativo alla proposta concordataria, che risultava ingiustificato, a fronte dei rilievi del professionista e della relazione del commissario giudiziale sulla maggiore convenienza della soluzione negoziale rispetto all'alternativa liquidatoria.
Ricordiamo che la nuova disciplina trova applicazione anche alle procedure non omologate all'entrata in vigore della novella (4.12.2020).