ECCO NEL CONCRETO COME POSSO AIUTARVI PER CONTESTARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO DA FUNZIONARIO NON LEGITTIMATO
Ancora in via preliminare, non ci si può esimere dal rilevare il difetto di sottoscrizione dell’avviso impugnato, il quale, a pagina __________, riporta la dicitura “Firma su delega del Direttore Provinciale Dr _______”, e, successivamente, “Il capo Ufficio Controlli Dott. _________________”.
3.1. In primis va detto che agli atti non risulta alcuna delega da parte del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di ____________; talché, rebus sic stantibus, l’atto impugnato deve assumersi come nullo per difetto di sottoscrizione.
La delega, ammesso e non concesso che ci sia, lo ribadiamo, non è stata allegata all’atto di accertamento e quindi, ad oggi, l’atto opposto risulta firmato da un soggetto a ciò non legittimato.
Tale difetto di sottoscrizione comporta l’annullamento dell’atto, ai sensi di quanto statuito dall’articolo 42, co. 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.
3.2. Inoltre, ammesso e non concesso che la delega vi sia, l’atto impugnato sarebbe comunque nullo, ovvero inesistente, per difetto di sottoscrizione, in quanto il soggetto delegato non appartiene – come chiariremo in seguito - alla carriera direttiva e quindi non può essere delegato alla sua sottoscrizione.
Dall’esame del
curriculum del Dott. G_________G__________________ tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate, in particolare dalla pagina dedicata alla trasparenza dei
curricula dei dirigenti (
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Personale/Dirigenti+cartella/Curricula+e+dati+retributivi+dirigenti/), si evince che egli possiede la qualifica di
Incaricato di funzioni dirigenziali (doc.7).
Con tale individuazione (
rectius: qualifica) si contraddistingue colui che rivesta incarichi dirigenziali in virtù di
nomina da parte del dirigente,
senza aver conseguito legittimamente la qualifica, ovvero senza aver superato il concorso.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
In questo senso si deve affermare che non appartenga –legittimamente - alla carriera direttiva, con la conseguenza di ritenere la sottoscrizione apposta illegittima poiché, per espressa previsione normativa, la delega qualora esistente, può essere conferita solo ad un
altro impiegato della carriera direttiva.
3.2.1. Difatti, esaminando il dettato normativo di cui all’art. 42, co. 1, del d.p.r. n. 600 del 1973, si evince che il direttore dell’Ufficio può delegare la sottoscrizione degli atti di accertamento, ma ciò a condizione che detta delega sia conferita ad un
altro impiegato della carriera direttiva.
Soprattutto il termine
“altro” lascia chiaramente intendere che il soggetto che può sottoscrivere in luogo del direttore deve essere un funzionario ad esso equiparabile; vale a dire un funzionario con qualifica dirigenziale (
di nona qualifica funzionale),
[1]qualifica legittimamente acquisibile a seguito di superamento di regolare concorso pubblico.
Tale assunto è ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che, nel tempo, si è uniformata a detto insegnamento.
[2] Come si può infatti evincere dalla sentenza n. 14626 del 10 novembre 2000 (doc.8), i Giudici di vertice hanno opportunamente evidenziato e precisato che:
“se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, per il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, fermi i casi di sostituzione e reggenza di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 266/1987 - richiamato dalla Amministrazione resistente - è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario (si legga nel caso
de quo Capo Ufficio Controlli)
alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (come la stessa resistente riconosce attraverso l’esplicito richiamo agli ordini di servizio), onde, in caso di contestazione – contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo - incombe all’Amministrazione dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega”.
Detto principio è stato confermato dalla Corte Suprema, con la sentenza n. 17400 dell’11 ottobre 2012 (doc.9) e con la recentissima sentenza n. 18758 del 5 settembre 2014 (doc.10).
In entrambi i casi, i ricorsi dell’amministrazione finanziaria sono stati respinti alla luce del seguente principio:
“L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.[3] Non solo. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario (si legga nel presente caso, Capo Ufficio Controlli),
di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui all’art. 20, comma primo, lett. a) e b) del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario (si legga nel caso
de quo Capo Ufficio Controlli)
alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio”.
La giurisprudenza di legittimità invocata, non si limita ad imporre la produzione della delega, in virtù della quale si è sottoscritto l’atto in luogo del direttore, ma chiarisce in maniera inequivocabile che il soggetto delegato deve essere comunque un funzionario con
qualifica dirigenziale (legittimamente acquisita).
Il punto è che il dott. G________________ non è un funzionario in possesso della qualifica dirigenziale; ad esso sono stati illegittimamente affidati incarichi dirigenziali; anche se egli non ha mai assunto la qualifica di dirigente secondo i criteri normativamente previsti.
3.2.2. Come recentemente riconosciuto (a più riprese) dal Tribunale Amministrativo del Lazio, è infatti del tutto illegittima la prassi, comunemente e ripetutamente adottata dall’Agenzia delle Entrate, di attribuire incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica di dirigente, costruendo un surrettizio
spoil system, in palese violazione delle disposizioni normative che pretendono il superamento di un concorso pubblico per accedere alla qualifica dirigenziale. In particolare, con la sentenza dell’1 agosto 2011, n. 6884 (doc.11), il TAR del Lazio ha sancito l’illegittimità dell’art. 24 del regolamento di organizzazione, che consentiva l’attribuzione di incarichi dirigenziali ai funzionari, come ordinario sistema di copertura dei posti della dotazione organica dirigenziale, contravvenendo ai principi generali enunciati dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001.
Secondo il TAR, la reiterazione continua degli incarichi dirigenziali ai funzionari si è tramutata
nell’illegittima attribuzione di mansioni superiori, in violazione dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. 165/2001, senza attribuire a tali soggetti alcun incarico di
“reggenza”.
Segnatamente, nella sentenza in richiamo il TAR del Lazio ha specificato che:
“… configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'art. 52 co. 5 del D.Lgs. n. 165/2000”.
Le medesime conclusioni sono state, ribadite dal Tribunale Amministrativo Romano con la sentenza n. 7636 del 30 settembre 2011(doc.12).
Ora la Corte Costituzionale ha confermato detta impostazione e staremo a vedere cosa sarà in grado di fare l'Agenzia delle entrate, secondo la quale, l'annullabilità dell'atto sarà superata mediante un prossimo decreto legge e non mediante la corretta assegnazione dei posti vacanti ai legittimi vincitori del concorso ... Mala tempora currunt, sed peiora parantur?
[1] Secondo il Ccnl delle Agenzie fiscali di terza area; questione chiarita dalla stessa Agenzia cfr. C.M. 8 agosto 1997, n. 235/E.
[2]Conformi anche sentenze: Ctpdi Prato n. 245 del 9 luglio 2014, Ctp di Messina, 8 febbraio 2013, n. 128/1/13; Ctp di Pesaro 1 dicembre 2009, n. 274/1/9; Ctp di Venezia 18 ottobre 2010, n. 145/3/10; Ctp di Venezia 7 novembre 2011, n. 128/6/11; Ctp di Bologna 4 gennaio 2011, n. 7/12/11; Ctp di Vicenza 24 gennaio 2013, n. 8/9/13, Ctp di Reggio Emilia 15 novembre 2013, n. 204/3/13; Ctp di Enna 6 aprile 2006, n. 41; Ct I grado Reggio Emilia, dec. 20 novembre 1985, n. 4007; Ctp di Modena 8 maggio 2001, n. 37; Ctp di Torino 19 febbraio 2003, n. 107; Ctr Lazio 11 luglio 2005, n. 108; Ctp di Vicenza 23 maggio 2007, n. 46; Ctp di Siracusa 31 dicembre 2007, n. 242; Ctp di Viterbo 9 giugno 2006, n. 142; Ctp di Latina 9 febbraio 2007, n. 463.
[3]Conformi anche Cass. 6836/1994 Cass. 23 aprile 2008, Cass. 13375/2009; Cass. n. 10513; Cass. 10 agosto 2010, n. 18514; Cass. 18 maggio 2011, n. 13512;
Cass. ordinanza 13 novembre 2012, n. 19739; Cass. 10 luglio 2013, n. 17044.