IL CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA E' FISCALMENTE VALIDO ANCHE SE NON REGISTRATO
29 NOV 2018
L’Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento relativo all’anno 2003 contestava l’omessa presentazione della dichiarazione Iva e un imponibile Iva non dichiarato per € 363.000,00 derivante da un contratto di affitto di azienda. In particolare la contribuente, con un primo atto, aveva provveduto ad affittare la propria azienda escludendo le rimanenze di magazzino e, con una successiva scrittura privata non registrata, aveva aumentato il canone al fine di includere anche queste ultime. Secondo l’Ufficio non si configurava una cessione in affitto delle rimanenze e riqualificava l’operazione come una cessione di beni e il relativo valore come ricavi. Presentava ricorso la contribuente, che veniva rigettato in primo e secondo grado. Ricorreva, così in Cassazione, contestando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2556 c.c. per avere la Ctr ritenuto inesistente il contratto d’affitto d’azienda di cui alla scrittura privata integrativa in quanto non redatto in forma pubblica e registrato. La Corte di Cassazione accoglie il motivo affermando che “la forma scritta prevista dall’articolo 2556 del Codice civile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) per il contratto di affitto d’azienda, è richiesta dalla norma solo ad probationemcon effetti limitati pertanto al processo e alle sole parti contraenti, sicché l’atto, a differenza dei contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, è da reputarsi ontologicamente esistente per il fisco – che è tenuto a registrare d’ufficio addirittura i contratti verbali di affitto d’azienda ai sensi dell’art. 15 del dpr 131/1986 a prescindere dalla sussistenza in contreto della forma richiesta ex art. 1556 c.c.”