IL CONCESSIONARIO DEVE SEMPRE ESIBIRE LA PROVA DELLA NOTIFICA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IL CONCESSIONARIO DEVE SEMPRE ESIBIRE LA PROVA DELLA NOTIFICA

20 APR 2020
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza 84/02/20 ha stabilito  che il concessionario della riscossione dei tributi è tenuto a produrre in giudizio la prova della notificazione, per assolvere all’obbligo di cui all’art. 2697 c.c., anche oltre il limite dei 5 anni. 
Secondo i giudici l’articolo 26 comma 5 del d.p.r. 602/73, stabilisce infatti che «l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione».
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la disposizione richiamata non limita a 5 anni l'obbligazione del concessionario e non va di certo a limitare la regola processuale della ripartizione dell'onere della prova (Cassazione 6887/16).

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