La Corte di cassazione con la sentenza del 28 marzo 2024 n. , ha stabilito che il compenso per l’attività svolta dal professionista, va in ogni caso determinato sulla base delle tariffe professionali (o in assenza della voce nella tariffa sulla base del parametri ministeriali), essendo vietato al giudice ricorrere alla valutazione equitativa. Secondo i Giudici, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.. Insomma, il professionista dimostra l'attività effettivamente svolta ed il giudice liquida il compenso sulla base dell'accordo (preventivo) con il cliente. In assenza di accordo, (per i commercialisti) si fa riferimento ai “Parametri” previsti dal D.M. 140/2012. ricorso-alle-tariffe-no-alla-liquid-equitativa.pdf |