IL CESSIONARIO NON SAPEVA E NON AVREBBE POTUTO SAPERE
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IL CESSIONARIO NON SAPEVA E NON AVREBBE POTUTO SAPERE

IL CESSIONARIO NON SAPEVA E NON AVREBBE POTUTO SAPERE

31 OTT 2016
Dopo la sentenza della Corte di giustizia 22.10.2015 n. C-277/14, ai fini del disconoscimento della detrazione derivante dall'inesistenza soggettiva delle operazioni effettuate, l'Agenzia è onerata del disconoscimento della detrazione, vale a dire qualora sussistano contestazioni fondate su elementi presuntivi, occorre che dette contestazioni siano gravi, precise e concordanti, non essendo sufficiente dimostrare che altri soggetti siano stati a loro volta indagati per reati connessi all'inesistenza soggettiva delle operazioni. 
Si tratta di principi che sono già stati pienamente recepiti dalla giurisprudenza DI legittimità con le sentenze della Cassazione del 20 gennaio 2016 n. 967 e del 21 giugno 2016 n. 12764, ove è stato statuito che l’onere della prova a carico delle Entrate sia ormai più gravoso.
Insomma occorre dimostrare che il cessionario, non sapeva o non avrebbe potuto sapere di essere coinvolto in una frode.
...

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Le disposizioni della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta del valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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