IL CESSIONARIO NON E' OBBLIGATO IN SOLIDO SE E' ESTRANEO AL GIUDIZIO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
IL CESSIONARIO NON E' OBBLIGATO IN SOLIDO SE E' ESTRANEO AL GIUDIZIO

IL CESSIONARIO NON E' OBBLIGATO IN SOLIDO SE E' ESTRANEO AL GIUDIZIO

24 GEN 2019
La ctr della Toscana con sentenza n. 2364 del 2019 stabilisce che il cessionario non risponde in solido con il cedente dei debiti tributari qualora sia rimasto estraneo al giudizio da questi promosso avverso l'avviso di accertamento emesso solo nei confronti del cedente (e senza essere stato chiamato in causa da quest'ultimo) avendo ricevuto solamente la notifica del ruolo formato a titolo definitivo. Nel caso di specie una società cooperativa vendeva nel 2006 a una Sas un ramo d’azienda e successivamente l’Amministrazione, relativamente al periodo d’imposta 2005, chiudeva nel 2008 una verifica fiscale nei confronti della cedente riscontrando diverse irregolarità, cristallizzate nel pvc e trafuse nell'avviso. La cooperativa proponeva ricorso che veniva respinto sia in primo che in secondo grado, divenedo la sentenza definitiva in quanto non più impugnata. A questo punto l'Amministrazione formava dei ruoli che notifica prima alla cooperativa, e poi alla Sas per il beneficio di escussione, non essendo dato a buon fine. Ma la cessionaria si opponeva, rilevando di non aver mai ricevuto l’accertamento posto a fondamento dei ruoli, né era stata chiamata nel giudizio promosso dalla cedente contro l’Amministrazione, e ritiene che la sentenza della Ctr non poteva produrre effetti verso la stessa ai sensi dell'art. 1306 del Codice Civile. La Suprema Corte rilevava che essendo la sas, al momento della notifica dell'avviso di accertamento, già cessionaria del ramo d'azienda da quasi tre anni, questa assumeva la veste di obbligata in solido del debitotributario. L'Agenzia, pertanto, avrebbe dovuto notificare l'avviso anche al cessionario, e comunque avrebbe dovuto essere chiamata nel giudizio promosso dal cedente avverso l'avviso, configurandosi un litisconsorzio necessario. Questo significa che se l'accertamento viene eseguito dopo la cessione senza che venga notificato l'avviso al cessionario e senza che venga chiamato in causa, quest'ultimo non risponde più dei debiti tributari accertati successivamente alla data di acquisto del ramo d'azienda.



ctr-toscana-2364-9-2018solidarieta.cessionario.pdf.
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