IL BLOCCO DELLA CESSIONE DEL CREDITO FISCALE E' ATTO IMPUGNABILE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
IL BLOCCO DELLA CESSIONE DEL CREDITO FISCALE E' ATTO IMPUGNABILE

IL BLOCCO DELLA CESSIONE DEL CREDITO FISCALE E' ATTO IMPUGNABILE

25 FEB 2025
La Cgt Reggio Emilia con la sentenza 44/2/2025 ha stabilito che l'inibizione alla cessione di crediti fiscali costituisce atto impugnabile.
Le sospensioni automatizzate del fisco, possono essere oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Il caso esaminato dalla Corte riguardava una cessione di crediti a favore di una banca relativi sia a lavori di efficientamento energetico che di messa in sicurezza antisismica.
Com'è noto il blocco può arrivare entro cinque giorni dalla comunicazione e può durare fino a 30 giorni, ogni qualvolat ci sia un richio segnalato dal sistema.
La contribuente contestava l’illegittimità dell’atto impugnato, inquadrabile nell'ambito del «diniego o revoca di agevolazione», contestando altresì il difetto di motivazione, visto che l’atto non riportava altro che il testo di legge dell’articolo 122 bis, senza scendere nel merito specifico delle contestazioni.
Secondo i Giuidici, l’atto è impugnabile e la sua motivazione è necessaria, perchè la Cassazione (ordinanza 2144 del 30 gennaio 2020), ha chiarito che «vanno ricompresi gli atti atipici o con “nomen iuris” diverso da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi, sicché è da ritenersi impugnabile, quale diniego di agevolazione, l’atto di diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo, essendo immediatamente lesivo dei diritti del contribuente».
L'atto va qualificato come «un diniego di agevolazione» e la motivazione, nel riprendere il solo testo di legge, si può considerare «totalmente inesistente», sostanziandosi in termini che «potrebbero essere utilizzati per qualsiasi fattispecie concreta dedotta in giudizio; il tutto in evidente dispregio, solo per restare nel campo del contenzioso tributario, del disposto dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente».
 
 
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