IL BILANCIO E' PREROGATIVA DELL'AMMINISTRATORE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IL BILANCIO E' PREROGATIVA DELL'AMMINISTRATORE

28 OTT 2018
Il Tribunale di Napoli, nella sentenza 13.9.2018 n. 7857, ha stabilito che la partecipazione personale dell'organo amministrativo nell'assemblea dei soci di srl per la presentazione e la discussione del progetto di bilancio, ai fini della relativa approvazione, costituisce un dovere non delegabile a terzi, in quanto trattasi di attribuzione esclusiva, con conseguente annullabilità della delibera se adottata su proposta di un soggetto non abilitato ed in assenza del vero organo amministrativo.
Una interpretazione sistematica e teleologicamente orientata dell'art. 2475 co. 5 c.c., infatti, induce a far rientrare nella competenza esclusiva dell'organo amministrativo non solo la redazione del progetto di bilancio, ma anche le attività complementari, fra le quali la sottoposizione del medesimo all'assemblea per l'approvazione e l'esposizione, in tale sede, di chiarimenti su istanza dei soci.
Ove si ritenesse di collocare nella competenza inderogabile dell'organo gestorio esclusivamente l'attività di "redazione del progetto di bilancio", in senso stretto, e non anche la sua presentazione e discussione in assemblea, si vanificherebbe l'effettiva "ratio" della previsione normativa, che è quella di affidare all'amministratore l'intero procedimento di formazione del documento contabile.
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