Il Tribunale di Napoli, nella sentenza 13.9.2018 n. 7857, ha stabilito che la partecipazione personale dell'organo amministrativo nell'assemblea dei soci di srl per la presentazione e la discussione del progetto di bilancio, ai fini della relativa approvazione, costituisce un dovere non delegabile a terzi, in quanto trattasi di attribuzione esclusiva, con conseguente annullabilità della delibera se adottata su proposta di un soggetto non abilitato ed in assenza del vero organo amministrativo.
Una interpretazione sistematica e teleologicamente orientata dell'art. 2475 co. 5 c.c., infatti, induce a far rientrare nella competenza esclusiva dell'organo amministrativo non solo la redazione del progetto di bilancio, ma anche le attività complementari, fra le quali la sottoposizione del medesimo all'assemblea per l'approvazione e l'esposizione, in tale sede, di chiarimenti su istanza dei soci.
Ove si ritenesse di collocare nella competenza inderogabile dell'organo gestorio esclusivamente l'attività di "redazione del progetto di bilancio", in senso stretto, e non anche la sua presentazione e discussione in assemblea, si vanificherebbe l'effettiva "ratio" della previsione normativa, che è quella di affidare all'amministratore l'intero procedimento di formazione del documento contabile.