La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 322 del 23.01.2019 ha ribadito l'immanenza dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sia per i tributi erariali che per i tributi locali ed anche in presenza di accertamenti a tavolino.
La fattispecie analizzata dai giudici si riferiva ad un avviso di accertamento ICI e segnatamente all’esenzione in favore della attività didattica svolta.
Il Collegio regionale richiamando i principi sanciti da una parte della giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte di Giustizia ha affermato che il principio del contraddittorio è posto a garanzia e tutela del contribuente ed è da ritenersi elemento essenziale e imprescindibile ai fini della regolarità della condotta dell’Amministrazione ( Corte di Cassazione n. 26635 del 2009, n.18906 del 2011 e n. 14026 del 2012), principi ben chiari in ambito comunitario (sentenza Sopropè), ciò al fine di consentire al soggetto potenzialmente inciso da qualsivoglia atto pregiudizievole, previo invito, a dare chiarimenti ed a esporre le proprie ragioni prima dell’adozione del provvedimento finale.
La sentenza richiama poi un documento di prassi delle Entrate, (circolare n. 16/E del 28.04.2016), ove la stessa riconosce il principio dell’obbligatorietà del contraddittorio nella fase endoprocedimentale, diramando agli uffici periferici regole operative che pongono in primo piano l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente prima di addivenire alla formulazione della pretesa impositiva tramite l’adozione di atti incisivi della sfera giuridica dei contribuenti, al fine di pervenire a decisioni partecipate e di ridurre il contenzioso avanti agli organi di giustizia tributaria.