L'Agenzia delle entrate che, con la circolare 16/E del 28 aprile 2016, ha programmato le attività di contrasto all'evasione, anche in riferimento al settore immobiliare.
La Circolare fa rilevare che gli uffici potranno utilizzare gli scostamenti tra i valori indicati negli atti e i valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare, mediante l'utilizzo di un software che permette l'autonoma analisi e selezione degli atti da verificare. La novità del documento è costituita dalla confessione contenuta nel documento di prassi circa la valenza dei valori Omi che rappresentano soltanto un indizio utile per l'individuazione del valore venale dell'immobile.
L'art. 51 del dpr 131/1986 stabilisce infatti che, ai trasferimenti a qualsiasi titolo (onerosi o gratuiti) che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari «l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore ( ) avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché a ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni». La circolare chiarisce inoltre che prima dell'emissione dell'avviso di rettifica, si deve avviare il contraddittorio con il contribuente, al fine di valutare situazioni peculiari, o per rafforzare la maggiore quantificazione della pretesa tributaria, precisando che «è possibile procedere anche all'accesso presso l'immobile ( ) al fine di reperire ulteriori informazioni non ritraibili esclusivamente attraverso la documentazione o gli elementi in possesso degli uffici».