I PROBLEMI DI COLLEGAMENTO PER L'UDIENZA COMPORTANO LA SOSPENSIONE E RINVIO
22 AGO 2023
È nulla la sentenza emessa a seguito di discussione in camera di consiglio determinatasi per il solo fatto che l'udienza da remoto non si è tenuta per problemi di collegamento del presidente del Collegio.
Nella sentenza Cass. 21.8.2023 n. 24904, i giudici hanno rilevato una violazione del principio di difesa, statuendo che, nel caso di problemi al collegamento da remoto che non consentono lo svolgimento dell'udienza, si deve sospenderla e rinviarla con comunicazione alle parti.
È quindi illegittima l'arbitraria conversione in udienza camerale senza la partecipazione delle parti.