I PRELIEVI DEL PROFESSIONISTA NON COSTITUISCONO MAGGIOR REDDITO DA SEMPRE
30 SETT 2020
La Cassazione con l’ordinanza 20841/20, ha stabilito che l’accertamento bancario effettuato nei confronti del professionista, fondato sui prelievi non giustificati e quindi considerati come maggio reddito imponibile, è illegittimo purché l’atto non sia divenuto definitivo.
La Consulta con la sentenza 228/14, aveva dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui stabiliva che anche i prelievi effettuati dai professionisti, dovessero essere imputati al maggior reddito.
L'accertamento al professionista era relativo al 2003 (data antecedente alla pronuncia della Consulta) e l'ufficio riteneva che la nuova disposizione (articolo 32 del dpr 600/73) fosse applicabile solo dal 2005.
Secondo i giudici della Cassazione la sentenza della Consulta ha effetto retroattivo onde per cui "devono essere rivisti, escludendo dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilità del contribuente".