I FRONTALIERI, IL QUADRO RW E L'OBBLIGO IVIE ED IVAFE
06 LUG 2019
In questi giorni di dichiarazioni dei redditi, sempre piu spesso ci si imbatte in peculiari interpretazioni della normativa sui frontalieri o meglio sulla spettanza o meno dall'esonero compilativo del quadro RW e dell'obbligo di liquidazione dell'IVIE e dell'IVAFE.
Ma chi sono i frontalieri? I frontalieri sono contribuenti residenti in Italia che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, essi sono esonerati dall’obbligo di compilazione del quadro RW limitatamente agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la loro attività lavorativa. Tale esonero dichiarativo si estende alconiugeed ai familiari di primo grado, nel caso in cui essi risultino cointestatari, titolari o delegati del conto corrente ove viene accreditato lo stipendio.
Ricordiamo che tale obbligo è collegato temporalmente al periodo in cui il dipendente presta lavoro oltre frontiera e vale per l’intero anno fiscale se l’attività lavorativa è stata svolta all’estero in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo d'imposta.
Qualora il frontaliere rientri in Italia, l’esonero è limitato e condizionato al trasferimento in Italia delle attività detenute all’estero entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, come ha chiarito l'amministrazione finanziaria con il provvedimento dell’Agenzia Entrate del 18 dicembre 2013 n. 151663.
Com’è noto tale esenzione non risulta applicabile alla liquidazione di IVIE e IVAFE.
Visto che ci siamo val la pena di ricordare che la definizione di lavoratori frontalieri è contenuta nell’art.1 comma 175 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, disposizione con cui il legislatore ha anche riconosciuto la franchigia fiscale che lo ricordiamo ammonta ad euro 7.500, anche per il 2019.
Gli elementi che certificano lo status di frontaliere sono:
(1) la residenza fiscale italiana del lavoratore;
(2) il lavoro prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, svolto in zone di frontiera, o in Stati limitrofi (Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, San Marino, Città del Vaticano e Principato di Monaco).
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 (al paragrafo 9) del 15 gennaio 2003, l'amministrazione ha aggiunto un elemento non rinvenibile nella legge e cioè che sono frontalieri coloro che quotidianamente si recano all’estero per svolgere la prestazione lavorativa.