I DUBBI SULLA DECADENZA DEI SINDACI
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I DUBBI SULLA DECADENZA DEI SINDACI

21 APR 2022
In relazione all'operatività delle cause di decadenza dei sindaci di società non quotate si presentano rilevanti profili di incertezza.
Secondo la sentenza n. 5009/2017 del Tribunale di Catania, sarebbe preferibile l'interpretazione che propone un regime differenziato a seconda che si tratti di cause di decadenza "ordinarie" (ex art. 2399 c.c.), le quali soltanto opererebbero automaticamente, di diritto, non richiedendo alcun particolare accertamento, o "sanzionatorie" (ex artt. 2404 e 2405 c.c.), le quali esigerebbero, invece, una verifica in ordine alla sussistenza, o meno, di un motivo idoneo a giustificare le assenze del sindaco (verifica alla quale i giudici catanesi sembrano attribuire efficacia costitutiva "ex nunc", ovvero solo dal momento dell'accertamento).
Secondo la sentenza n. 973/2022 della Corte d'Appello di Napoli, invece, sia le cause di decadenza ordinarie che quelle sanzionatorie opererebbero automaticamente (cfr. Cass. n. 2009/1982, che appare avallata da Cass. n. 11554/2008).
Resta, peraltro, necessario quanto meno un provvedimento formale - con efficacia dichiarativa e che operi "ex tunc" (cioè dal momento in cui è concretizzata la causa di decadenza) - che ne riconosca il verificarsi, affinché possano prodursi le relative conseguenze.
Secondo il CNDCEC, nei criteri applicativi della Norma di comportamento n. 1.6, sembrerebbe occorrre un accertamento per entrambe le ipotesi di decadenza, ma attribuendo allo stesso effetti "ex nunc".
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