I DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI POSSONO NON ESSERE IN LINGUA ITALIANA
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I DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI POSSONO NON ESSERE IN LINGUA ITALIANA

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05 FEB 2025
La Corte di Cassazione  con la sentenza  n. 2605 del 04.02.2025, ha stabilito che ai sensi dell'art. 122 c.p.c., nel processo è obbligatorio l'utilizzo della lingua italiana per gli atti processuali in senso stretto e non per i documenti che sono prodotti dalle parti.
Il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di nominare un traduttore quando vengono prodotti documenti redatti in lingua straniera.
Se il giudice ritiene di dover verificare, ad esempio, l'esistenza e il contenuto di una legge o di un regolamento estero (nella specie, la legge notarile cinese onde determinare il valore di un documento formato all'estero), può, attivando i propri poteri ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 546/92 e in applicazione del principio sotteso all'art. 14 della L. 218/95, chiedere l'ausilio dei consolati italiani all'estero
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