I DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI POSSONO NON ESSERE IN LINGUA ITALIANA
05 FEB 2025
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2605 del 04.02.2025, ha stabilito che ai sensi dell'art. 122 c.p.c., nel processo è obbligatorio l'utilizzo della lingua italiana per gli atti processuali in senso stretto e non per i documenti che sono prodotti dalle parti.
Il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di nominare un traduttore quando vengono prodotti documenti redatti in lingua straniera.
Se il giudice ritiene di dover verificare, ad esempio, l'esistenza e il contenuto di una legge o di un regolamento estero (nella specie, la legge notarile cinese onde determinare il valore di un documento formato all'estero), può, attivando i propri poteri ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 546/92 e in applicazione del principio sotteso all'art. 14 della L. 218/95, chiedere l'ausilio dei consolati italiani all'estero