I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI SECONDO LA CASSAZIONE
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I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI SECONDO LA CASSAZIONE

I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI SECONDO LA CASSAZIONE

20 LUG 2015
La Suprema Corte con le sentenze nn. 17673/2013, 20265/2013, 5349/2014 e 13844/2014, ha affermato che i compensi attribuiti agli amministratori sono deducibili, solo se è stata adottata preventivamente una specifica delibera dell’assembleare, come richiesto dall’articolo 2389, primo comma del codice civile (norma definita imperativa e inderogabile).
Dello stesso avviso numerose commissioni di merito che hanno sancito la indeducibilità dei compensi, in assenza di detta delibera, tra le altre ricordiamo la Ctp Trento 21/2013, Ctp Alessandria 86/2011, Ctp Torino 37/2011, Ctp Reggio Emilia 186/2010, Ctr Lazio 176/2009, Ctp Firenze 296/1997.
Non sono, però mancate decisioni di segno opposto, per lo più fondate sulla rilevanza solo civilistica e non fiscale della normativa in materia di delibere assembleari.
Secondo infatti una parte della dottrina il riferimento contenuto nell’articolo 95, comma 5, del Tuir, ai compensi “spettanti” andrebbe inteso come “maturati” nel corso dell’esercizio mediante lo svolgimento dell’attività da parte degli amministratori e che ai fini della deducibilità rileverebbe, a norma dell’articolo 83 del Tuir, la sola iscrizione nel conto economico.
Al contrario, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, sentenza 17673/2013, la spesa per i compensi degli amministratori non può considerarsi deducibile «in difetto dei requisiti di certezza e di inerenza», mancando l’obbligatorietà giuridica della loro corresponsione.
Tale impostazione ha poi trovato conferma anche nelle sentenze 20265/2013 e 5349/2014, ove la Corte ha stabilito che la delibera assembleare relativa alla determinazione dei compensi, deve avere data antecedente rispetto alla percezione degli stessi, negando così anche la possibilità di una ratifica successiva alla percezione.
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