HANNO VALENZA INDIZIARIA LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO DI TERZI FAVOREVOLI AL CONTRIB
10 GEN 2020
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24531 del 2019 ha ribadito che nel processo tributario non vi è alcuna preclusione alla valenza indiziaria della dichiarazione sostitutive di atto notorio di terzi favorevoli al contribuente. Sul punto, infatti, rileva che “il divieto di prova testimoniale di cui all’art. 7 d.l. 546/92, si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari..”. Inoltre, precisa la Corte, tale presupposto non si pone in contrasto con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), il quale specifica che l’assenza di pubblica udienza o il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, sono compatibili con il principio del giusto processo solo se da siffatti divieti non deriva un grave pregiudizio sul piano probatorio, non altrimenti rimediabile, della posizione processuale del ricorrente. Ammettendo, così, all’interno del processo tributario l’introduzione indiziaria delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale sebbene non siano assunte o verbalizzate in contraddittorio viene garantito il rispetto del principio della “parità delle armi” (sempre più spesso trascurato) tra fisco e contribuente.