GRAVA SULL’AMMINISTRAZIONE L’ONERE DI PROVARE I PRELIEVI INGIUSTIFICATI DEL PROFESSIONISTA
26 LUG 2018
La Corte di cassazione con ordinanza n. 19564/2018 ha statuito che grava sull’Ufficio l’onere di provare che i prelievi ingiustificati dal conto corrente e non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dal professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito conseguendone ricavi. Nel caso di specie l’Agenzia contestava ad un medico maggiori ricavi in quanto rilevava sul conto versamenti e prelevamenti non giustificati. Il contribuente proponeva ricorso indicando, relativamente ai prelievi, i nomi dei beneficiari delle somme riscosse che la ctp respingeva, mentre la Ctr riteneva giustificati solo alcuni prelievi. Il professionista proponeva ricorso in Cassazione, la quale richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 e la modifica apportata all'art 32 comma 2 d.p.r. 600/73 affermava che è venuta meno, per i lavoratori autonomi, la presunzione di imputazione a ricavi dei prelevamenti operati sui conti, non essendo proponibile l’equiparazione tra attività di impresa e attività professionale. Grava, infatti, sull’ufficio l’onere di provare che eventuali prelievi non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dal professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito e quindi per conseguire compensi non dichiarati.