GRAVA SUL FISCO L’ONERE DI PROVARE L’ESTEROVESTIZIONE ANCHE SE LA PRESUNZIONE E’ A SUO FAVORE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
GRAVA SUL FISCO L’ONERE DI PROVARE L’ESTEROVESTIZIONE ANCHE SE LA PRESUNZIONE E’ A SUO FAVORE

GRAVA SUL FISCO L’ONERE DI PROVARE L’ESTEROVESTIZIONE ANCHE SE LA PRESUNZIONE E’ A SUO FAVORE

11 GEN 2019
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Ctr della Campania che aveva ritenuto gravare sul Fisco la dimostrazione della esterovestizione di una società inglese. In particolare l’Agenzia con il primo motivo intendeva far valere la violazione di legge (art. 2697 c.c.) in tema di onere della prova, sostenendo che l’art. 73 del Dpr n. 9017/1986 pone tale onere in capo al contribuente. La Suprema Corte con sentenza n. 32642 del 2018 rigetta il ricorso affermando l’erroneità dell’interpretazione proposta dall’Agenzia relativamente agli articoli sopra citati. In particolare i Giudici affermano che "l’art. 73 non è una regola sulla distribuzione dell’onere probatorio, ma una regola che pone una presunzione di esterovestizione in presenza di alcuni indici. In pratica la norma consente al Fisco di avvalersi di una presunzione per dimostrare che la società è solo apparentemente estera, ma in realtà opera in Italia. Ciò non significa che la norma fa gravare l’onere della prova sulla controparte, ma anzi ha il significato contrario di assegnare tale onere al fisco, consentendogli però di assolverlo mediante una presunzione favorevole in presenza di alcuni indici. Discorso ovviamente diverso è l’onere di vincere la presunzione gravante sul contribuente." Secondo la Suprema Corte, quindi la sentenza impugnata non fa gravare in modo errato l'onere della prova sul Fisco, piuttosto ritiene che quest'ultimo non l'abbia assolto correttamente.
Ovviamente la decisione in esame esprime un principio di carattere generale riferibile a tutte le norme che consentono all’Amministrazione di avvalersi di una presunzione, specificando che le stesse non determinano l'inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, che ha invece l’onere di vincere la presunzione, ma semplicemente consentono all'Ufficio di assolvere tale onere, mediante una presunzione a sé favorevole qualora sussistono determinati indici. 






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