GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMI VANNO ALLA CORTE DEI CONTI - SOLE 24 ORE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMI VANNO ALLA CORTE DEI CONTI - SOLE 24 ORE

GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMI VANNO ALLA CORTE DEI CONTI - SOLE 24 ORE

27 GIU 2015
... invalidità derivata di tutti gli avvisi di accertamento sottoscritti da dirigenti illegittimi, personalmente o su delega, per incompetenza assoluta in difetto di attribuzione. Il giudice può rilevare la nullità dell’atto in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio, senza che possa operare la sanatoria prevista dal codice di rito che vale esclusivamente per gli atti processuali. Infine deve informare le eventuali responsabilità contabili e penali agli organi preposti per non correre lui stesso gli stessi rischi. È quanto emerge dalla sentenza 2842/01/2015 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Pizzo) depositata ieri.
La pronuncia scaturisce da un accertamento a una Snc e soci per gli anni 2008 e 2009. La Ctp ha accolto parzialmente le impugnazioni. Nel settembre 2014 società e soci impugnano la decisione di primo grado. E l’11 giugno scorso, alla luce della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale, gli appellanti con memoria depositata dieci giorni liberi prima dell’udienza hanno contestato l’assenza della qualifica dirigenziale ai firmatari degli accertamenti. 
E la Ctr Lombardia dichiara nullo l’atto in base ai seguenti profili.
In base alla sentenza 37/2015 della Consulta il conferimento di incarichi dirigenziali pubblici non può avvenire attraverso la nomina di persone di fiducia ma solo con regolare concorso non potendo l’ente pubblico procedere a una sorta di cooptazione, strumento di natura privatistica inapplicabile per un ente che eserciti in via esclusiva e generale il potere impositivo statale. La violazione del diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, risulta anche in caso di passaggio da una fascia funzionale a un’altra corrispondente a funzioni più elevate, che è soggetta egualmente, ai fini del reclutamento, al concorso pubblico. 
In caso di mancato reclutamento con concorso pubblico sussiste la decadenza dall’incarico dirigenziale e l’invalidità derivata degli avvisi di accertamento sottoscritti, personalmente o su delega, dai predetti soggetti per incompetenza assoluta per difetto di attribuzione e si assiste, in tal caso, ad un’usurpazione di funzioni pubbliche, sia dei deleganti che dei delegati decaduti con illegittimo esercizio di funzioni dirigenziali, che integra straripamento di potere. 
Gli atti sottoscritti da dirigenti decaduti sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in qualunque stato e grado del giudizio, anche d’ufficio e non sono ammesse neppure eccezioni di parte avversa in ordine alla presunta inammissibilità di domanda nuova, in quanto la sentenza della Corte costituzionale è sopravvenuta al ricorso originariamente presentato e non si applica la sanatoria dell’articolo 156 del Codice di procedura civile perché l’accertamento non è atto del processo. 
È nullo l’accertamento che non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato alla carriera direttiva da lui validamente delegato. Pertanto una tale delega, per risultare dunque valida, prevede una doppia legittimazione: quella del direttore provinciale dirigente delegante e quella del capo ufficio controlli dirigente/funzionario delegato. 
La Ctr, però, si pone anche il problema del danno erariale costituito dal mancato introito per l’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso. E il collegio conclude che ha l’obbligo di informare la Procura della Corte dei conti per eventuali responsabilità per danno erariale a seguito della perdita del gettito fiscale. Analoghe considerazioni valgono per l’aspetto penale. Anche perché l’omissione di tali denunce genera eguali responsabilità contabili e penali in capo allo stesso giudice.



commissione-regionale-tributaria-mi-2842-01-2015.pdf
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it gli-avvisi-di-accertamento-illegittimi-vanno-alla-corte-dei-conti 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa