FRODI CAROSELLO: LA CORTE UE INTRODUCE UN FRENO ALLO STRAPOTERE DELL'UFFICIO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
FRODI CAROSELLO: LA CORTE UE INTRODUCE UN FRENO ALLO STRAPOTERE DELL'UFFICIO

FRODI CAROSELLO: LA CORTE UE INTRODUCE UN FRENO ALLO STRAPOTERE DELL'UFFICIO

25 OTT 2019
La Corte di Giustizia, con la sentenza relativa alla causa C-189/18, ha affermato che in tema di disconoscimento della detrazione IVA, l’ufficio deve tener conto delle “constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori di tale soggetto passivo, sulle quali si basano le decisioni divenute definitive che accertano l’esistenza di una frode relativa all’IVA commessa da tali fornitori”.
In atri termini, allorquando l’ufficio ravvisi l’esistenza di una frode IVA, l’ufficio deve mettere a disposizione del soggetto coinvolto gli atti penali ed tributari riguardanti tutti i soggetti coinvolti, non potendosi ritenere sufficiente il solo richiamo o stralcio contenuto in motivazione, dei tratti essenziali della vicenda.
L’amministrazione deve quindi tempestivamente mettere a disposizione del contribuente tutti gli atti tributari e penali, redatti a carico del fornitore e/o della cartiera, al fine di consentirgli di potersi adeguatamente difendere.
La difesa infatti, è effettivamente garantita allorquando il contribuente sia messo tempestivamente in condizioni di poter visionare i fascicoli dai quali si desuma la sua connivenza alla frode e quindi che lo attraggono e coinvolgono, senza che lo stesso debba avanzare alcuna richiesta di accesso agli atti.
Il contribuente potrà così valutare la fondatezza delle ipotesi prospettate e visionare le eventuali sentenze di condanna o assoluzione.
Segnatamente ai punti 52 e 53 della sentenza, i Giudici hanno affermato che il contribuente coinvolto in tali fatti, ha il diritto preventivo di accedere al fascicolo, che in ogni caso non può essere depositato solo nel corso del processo, evidenziandosi in tale situazione una palese violazione del diritto di difesa: “qualora l’amministrazione finanziaria intenda fondare la propria decisione su elementi di prova ottenuti, come nel caso di specie, nell’ambito di procedimenti penali e di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei suoi fornitori, detto soggetto passivo deve poter accedere a tali elementi”.
Tranciante è la conclusione contenuta al punto 58 della sentenza ove si afferma senza mezzi termini che: “Non soddisfa tale requisito una prassi dell’amministrazione finanziaria consistente nel non dare al soggetto passivo interessato alcun accesso a tali elementi e, in particolare, ai documenti su cui si fondano le constatazioni effettuate, ai verbali redatti e alle decisioni adottate in esito a procedimenti amministrativi collegati, e nel comunicargli indirettamente, sotto forma di sintesi, solo una parte di tali elementi da essa selezionati secondo criteri che le sono propri e sui quali egli non può esercitare alcun controllo”.
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it frodi-carosello-la-corte-ue-introduce-un-freno-allo-strapotere-dell-ufficio 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa