FRODE CAROSELLO: LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

FRODE CAROSELLO: LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO

07 APR 2019
La Cassazione con la sentenza n. 9588/2019 in tema di frodi carosello, (utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti), il fisco deve preliminarmnete dimostrare sia la fittizietà del fornitore che la consapevolezza del contribuente alla partecipazione alla frode
I giudici hanno insomma confermato che l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del contribuente nel partecipare alla frode, in altri termini l'amministrazione deve provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un meccanismo destinato all’evasione dell’imposta, onere incombente sull'Ufficio che deve anche indicare gli elementi che avrebbero dovuto indurre il contribuente a sospettare della frode.
Una volta che l'ufficio ha assolto a questo onere, spetta al contribuente dare la dimostrazione di avere adoperato la diligenza richiesta in base a criteri di ragionevolezza e di proporzionalità.

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