Fringe benefit veicoli aziendali Commi 632 e 633 - Legge di Bilancio 2020
09 GEN 2020
Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica.
Le nuove percentuali sono:
25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/ km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/ km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021;
50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall’anno 2021.