FONDO PATRIMONIALE NON AGGREDIBILE PER DEBITI ESTRANEI AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA
09 MAR 2021
La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6380 dell’8 marzo 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia che chiedeva l’iscrizione d’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale,perché la partecipazione dell’amministrazione finanziaria al giudizio per frode, (fatturazione per operazioni inesistenti), esplicitava ex sé, il fatto che l’obbligazione fosse estranea ai bisogni della famiglia.
Nelle motivazioni i giudici hanno anche ribadito che l’Agenzia di riscossione può iscrivere ipoteca solo se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della famiglia, questione ulteriormente approfondita nella Ordinanza 2904 dell’08.02.2021, ove gli ermellini hanno anche precisato che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, secondo dati di comune esperienza, (id quod plerumque accidit), hanno «uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia»non generando nessun automatismo che autorizzi l’iscrizione ipotecaria sui beni (impignorabili) del fondo.
In altri termini e secondo le regole del riparto della prova, una volta che il debitore abbia dimostrato l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia (Cassazione 5684/2006, 297/2013, 4011/2013, 5385/2013, 1652/2016), spetta al creditore procedente dimostrare che l’obbligazione assunta non sia un «… atto di esercizio della propria attività imprenditoriale volto a garantire la banca in ordine agli affidamenti concessi funzionali allo svolgimento dell’attività della società, quanto bensì per sopperire ai bisogni della famiglia».