La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 22212 del 03.11.2016 è tornata ad occuparsi della "resistenza", del fondo patrimoniale, all'azione esecutiva derivante dal mancato pagamento dei debiti tributari.
La Corte ha così chiarito che i debiti tributarisi intendono presuntivamente contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, stante la finalità dell’attività imprenditoriale o professionale, sicché se il debitore vuole evitare il pignoramento dei beni in fondo patrimoniale, deve sempre provare che sono stati effettivamente contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Secondo la Corte il discrimine non coinvolge la natura dell’obbligazione ma la relazione tra il fatto generatore del reddito ed i bisogni della famiglia e con la conseguenza che il contribuente che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale deve provare, oltre alla sua regolare costituzione, anche che il debito per il quale il creditore sta procedendoè stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.