FIRMA DIGITALE: VALIDA SOLO SE LA NOTIFICA E' VIA PEC
20 NOV 2018
La Ctp di Pescara con sentenza n. 596/2018 dichiara la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione, in quanto firmato digitalmente e notificato prima del 27 gennaio 2018. In particolare i giudici affermano che prima della modifica introdotta dal Dlgs 217/17, l’articolo 2 co. 6 del Cad prevedeva che gli atti di controllo fiscale (dei quali gli avvisi di accertamento rappresentano la fase conclusiva) non potessero essere firmati digitalmente. La sua apposizione comporta la nullità degli atti ai sensi dell’art. 42 del Dpr 600/73 in quanto risultano privi di sottoscrizione autografa. La Commissione, a conferma della decisione, ricorda che l’articolo 15 d.l. 78/2009 consente la sostituzione della firma autografa, con l’indicazione del nominativo a mezzo stampa, esclusivamente con riferimento agli atti prodotti da sistemi automatizzati e da attività carattere seriale. Tra questi rientrano gli accertamenti delle tasse automobilistiche, delle concessioni governative, che riguardano controlli seriali accentrati. Per gli accertamenti ordinari, invece, la sottoscrizione necessaria ai fini della validità può essere solo autografa, ovvero dal 1° luglio 2017, in vigenza della Pec, attraverso firma digitale, atteso che il contribuente riceverà documenti informatici e non cartacei.