FIN. SOCI ENUNCIATO NELL'AUM. DI CAPITALE O RIPIANAMENTO PERDITE, NON E' SOGGETTO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO DEL 3%
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FIN. SOCI ENUNCIATO NELL'AUM. DI CAPITALE O RIPIANAMENTO PERDITE, NON E' SOGGETTO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO DEL 3%

09 FEB 2023
La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 3839 e 3841 del 8.2.2023, mutando il proprio orientamento, rispetto al pagamento dell'imposta di registro nella misura del 3% sui finanziamenti soci enunciati nelle delibere di aumento di capitale o ripianamento perdite, ha stabilito la non debenza dell'imposta perchè carente della condizione della permanenza degli effetti dell'atto enunciato, richiesta dall'art. 22 co. 2 del DPR 131/86.
Secondo i Giudici, il finanziamento cessa i suoi effetti proprio a seguito della rinuncia, dei soci, al credito avente ad oggetto la restituzione di quanto versato, sicchè la definitiva imputazione a capitale della somma versata dal socio alla società muta l'originaria causa del versamento, determinando l'estinzione dell'obbligo restitutorio "se non anteriormente quantomeno contestualmente o in esecuzione dell'atto annunciante". 
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