La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 6476/5/2018, ha affermato che l’ufficio, in caso di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, non può limitarsi a un controllo formale sulle irregolarità commesse dal fornitore, ma deve in concreto verificare se effettivamente le prestazioni sono state effettuate.Secondo i Giudici l'amministrazione finanziaria è tenuta a verificare in capo al committente:
1. l'esistenza di documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle prestazioni ritenute inesistenti;
2. verificare la presenza di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività;
3. raccogliere le testimonianze relative all’effettuazione delle prestazioni.