FAQ GREEN PASS A CURA DELLO STUDIO – D.L. N. 127/2021
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
FAQ GREEN PASS A CURA DELLO STUDIO – D.L. N. 127/2021

FAQ GREEN PASS A CURA DELLO STUDIO – D.L. N. 127/2021

01 OTT 2021

Circolare informativa n. 06/2021

Oggetto: FAQ Green Pass a cura dello Studio – D.L. N. 127/2021

Facciamo seguito agli aggiornamenti già trasmessi in materia di Green Pass e luogo di lavoro e in attesa delle auspicabili “Linee guida”, inviamo le nostre considerazioni rispetto ad alcuni temi che evidenziano maggiori criticità. Sarà, in ogni caso nostra cura, continuare l’aggiornamento in materia.

1. L’obbligo di possesso di green pass ai fini dell’accesso al luogo di lavoro si applica anche ai lavoratori autonomi, parasubordinati e soci lavoratori?

Il D.L. 127/2021 ha esteso l’obbligo di possesso del green pass a “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato” ai fini “dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”.
La risposta alla domanda in oggetto risulta pertanto positiva. Tutti i soggetti elencati risultano destinatari dell’obbligo in questione ai fini dell’accesso nei rispettivi luoghi di lavoro.
 

2. L’obbligo di possesso di green pass si applica anche ai lavoratori stranieri ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in Italia?

La risposta alla domanda in oggetto è positiva poiché la norma dispone, senza eccezioni, l’obbligo di possesso di green pass.


3. Quali sono gli obblighi previsti per i “datori di lavoro” dal D.L. 127/2021?

Gli obblighi previsti dall’art. 9 septies del D.L. 52/2021, così come modificato dal D.L. 127/2021 possono essere sintetizzati come segue:

1) I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro – anche a campione – prevedendo prioritariamente un controllo all’accesso;

2) Entro il 15/10/2021 i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui sopra;

3) Sempre entro il 15/10/2021, i datori di lavoro devono individuare con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui sopra.

Trattandosi di disposizioni normative che incidono fortemente sulla materia privacy e sicurezza sul lavoro, riteniamo opportuno che i datori di lavoro si interfaccino e coordinino con i rispettivi consulenti ai fini degli adempimenti di cui sopra.


4. Con quali modalità andrà verificato il possesso del green pass?

L’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 127/2021 rinvia, ai fini delle verifiche del possesso del green pass, al D.P.C.M. 17/06/2021. Il D.P.C.M. citato prevede per determinati soggetti e ambiti (es. ristorazione e pubblici esercizi) l’obbligo di verifica attraverso l’applicazione VerificaC19 che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione”. In attesa dei dovuti chiarimenti e linee guida, si ritiene che nonostante il D.P.C.M. non risulti aggiornato con l’inserimento di tutti i datori di lavoro privati tra i soggetti deputati alla verifica (art. 13), l’espresso rinvio a tale D.P.C.M. tenda di fatto ad estendere l’utilizzo dell’app all’intero settore privato.


5. E’ possibile mantenere un registro cartaceo o digitale aggiornato con le scadenze dei singoli green pass ai fini di una velocizzazione dei controlli?

Ad avviso di chi scrive la risposta non può che essere negativa.

Il D.L. 127/2021, si limita a prevedere un obbligo di verifica del possesso del green pass, in corso di validità, all’atto dell’accesso al luogo di lavoro. Allo stato attuale e in assenza di specifici interventi normativi, la raccolta e il successivo trattamento di dati inerenti alle modalità con le quali il lavoratore avrebbe ottenuto il green pass (tampone, vaccino, guarigione da COVID, esenzione) o la scadenza dello stesso, risulterebbero attività prive di una base giuridica di legittimazione. Ad avviso di chi scrive, in assenza di esplicite previsioni, il datore di lavoro dovrà limitarsi alla esclusiva verifica del possesso del green pass ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, non potendo tenere alcuna traccia degli ulteriori dati citati.


6. Come ci si deve comportare a fronte di un green pass valido all’accesso e scaduto durante l’orario di lavoro?

Il primo comma dell’art. 3 del D.L. 127/2021 impone un obbligo di verifica e di possesso “ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Il successivo comma 5 prevede a sua volta un termine per la definizione delle modalità operative per le verifiche, prediligendo, ove possibile, “che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Tenendo debitamente conto del fatto che a parere di chi scrive il datore di lavoro non può trattare dati diversi da quelli strettamente imposti per legge e che pertanto non può essere a conoscenza della scadenza del green pass dei propri dipendenti o collaboratori, si ritiene che la validità del green pass debba essere dimostrata ad ogni verifica ai fini dell’accesso, non rilevando la sua eventuale scadenza nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa. Resta inteso che a fronte di più accessi dovuti per esempio allo svolgimento di un orario “spezzato”, il green pass dovrà risultare valido all’atto di ogni accesso.


7. E’ possibile effettuare un controllo a campione delimitato a solo alcune giornate della settimana es. tutti i lunedì?

Nelle more della emanazione delle auspicate e necessarie “linee guida” da parte del Governo o degli enti preposti, non riteniamo che la previsione di una verifica a “campione” secondo le modalità richieste possa risultare esaustiva e aderente agli obblighi imposti dalla norma citata.

Pur essendo previsto espressamente dal D.L. 127/2021, l’organizzazione del controllo in oggetto a campione dovrà necessariamente tendere a garantire una riduzione al minimo del rischio di circolazione del virus sul luogo di lavoro. Per tale motivo, tenuto debitamente conto del fatto che un tampone antigenico non potrà avere una validità superiore alle 48 ore, non riteniamo che un controllo concentrato su una singola giornata a settimana possa essere valutata come aderente al dettato normativo. Sino alla effettiva emanazione di linee guida o chiarimenti, pur ribadendo la legittimità facoltà di organizzare controlli a campione, riteniamo che l’obbligo di verifica del possesso del green pass essere esaustivamente adempiuto soltanto a fronte di controlli sistematici di tutti i lavoratori, prediligendo la verifica all’accesso. Una eventuale organizzazione del controllo a campione dovrà quantomeno, a nostro modesto avviso, garantire un controllo di tutti i lavoratori all’interno delle 48 ore.
Aggiornamento – le FAQ del Governo hanno ribadito la non sanzionabilità di controlli a campione – riteniamo comunque che i controlli a campione debbano essere debitamente giustificati dovendo il datore prediligere controlli sistematici ad ogni accesso.

Si riporta di seguito un esempio di check list di controllo che tanga conto anche della normativa privacy (previo coordinamento e verifica con i consulenti privacy e sicurezza):

• Informare i lavoratori circa l’obbligo dal 15 ottobre ’21di possesso di green pass per poter accedere al luogo di lavoro;

• Utilizzo di dispositivo con installata l’applicazione VerificaC19 in fase di ingresso dei lavoratori:

• Verifica che l’applicazione sia on line o venga collegata on line almeno una volta al giorno per l’aggiornamento dei dati;

• Non registrare alcuna informazione aggiuntiva rispetto al possesso o meno di green pass valido;

• Non richiedere/accettare alcuna attestazione o certificazione sostitutiva alla certificazione verde, che non sarebbe conforme né legittima.


 

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