FALSO COMMERCIALISTA E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
FALSO COMMERCIALISTA E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

FALSO COMMERCIALISTA E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

20 GEN 2018
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24535 del 18 ottobre 2017, è tornata ad occuparsi delle responsabilità relative all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, stabilendo che essa non si esaurisce con il mero affidamento delle relative incombenze a un professionista, ma necessitando, di una attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione.
La Corte, richiamando il proprio orientamento espresso nella sentenza del 20 dicembre 2007, n. 26850, ha evidenziato che «nulla osta a che anche in sede contenziosa la non punibilità del contribuente possa essere dimostrata attraverso la prova che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile esclusivamente al professionista e denunciato all’autorità giudiziaria», purché lo stesso contribuente si sia preoccupato di mettere in condizione il professionista di provvedere all’incombenza. Ricordiamo infatti che, il secondo comma dell’articolo 1 della legge 423/1995, precisa che la sospensione della riscossione opera «sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente».
Inoltre, a giudizio della Corte, nella fattispecie analizzata, non erano nemmeno ravvisabili i presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’articolo 6, comma 3, del D.lgs 472/1997, secondo la quale il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente al professionista incaricato.
Infatti nei casi di omesso pagamento del tributo, l’orientamento della Corte è ostante nel ribadire che il contribuente non assolve agli obblighi relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture con il mero affidamento ad un professionista, essendo pure tenuto a vigilarne l’adempimento[1].
Concludiamo rammentandovi che in tale ipotesi, l’onere della prova dell’assenza di colpa grava esclusivamente sul contribuente, onere che deve esplicitarsi nel dimostrare di aver vigilato sul corretto e tempestivo adempimento.
La responsabilità del contribuente può essere infatti esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, come precisato dalla Cassazione nelle sentenze del 17 marzo 2017, n. 6930, nell’ordinanza del 9 giugno 2016, n. 11832 e nell’ordinanza 21 maggio 2010, n. 12473.

[1] La Corte di Cassazione già in passato si era occupata della questione rilevando una culpa in vigilando per il conferimento dell’incarico ad un soggetto non abilitato cfr. Cassazione 21 giugno 2004, n. 11478; 12 luglio 2006, n. 15782; sett. 2013, n. 38335; 5 maggio 2016, n. 18845.
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