FALLIMENTO E CONFLITTO DI COMPETENZA TRA TRIBUNALI
14 AGO 2018
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.17447/2018 depositata in Cancelleria il 4 luglio 2018 ha stabilito che in presenza di conflitto di competenza sul Tribunale dove deve svolgersi la procedura fallimentare, la sede effettiva vince sulla sede legale.
Lo ha stabilito la Sezione Sesta della Corte di cassazione nell'Ordinanza n.17447/2018 depositata in Cancelleria il 4 luglio scorso.
I Giudici hanno così ricordato che «il regolamento di competenza di ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell'art. 45 cpc, in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che meramente virtuale, attesa l'inderogabilità della previsione dell'art. 9 legge fallimentare e la conseguente rilevabilità di ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l'eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di fallimento, anche se divenuta cosa giudicata».