La Corte d'Appello di Catania, nella sentenza 29.4.2022 n. 855, ha stabilito che, in esito alla fusione per incorporazione, la società incorporata può essere dichiarata fallita entro il termine di un anno dalla sua cancellazione dal Registro delle imprese.
Ciò consegue alla qualifica dell'operazione come estintiva-successoria, che chiama in causa l'art. 10 co. 1 del RD 267/1942 (cfr. Cass. SS.UU. n. 21970/2021); norma che presuppone il dato formale della cancellazione dell'imprenditore dal Registro delle imprese, attribuendo rilievo non tanto all'efficacia estintiva dell'operazione quanto a quella della cancellazione.
Neppure è possibile sostenersi che dalla fusione per incorporazione non possa conseguire alcun pregiudizio in capo ai creditori, che, peraltro, hanno a disposizione lo strumento dell'opposizione preventiva di cui all'art. 2503 c.c.
L'effetto pregiudizievole dell'operazione di fusione può, infatti, ravvisarsi sia nella confusione dei patrimoni dei soggetti partecipanti all'operazione che nella possibile diminuzione della garanzia patrimoniale della società debitrice derivante da tale confusione; e, comunque, il fallimento dell'incorporata è la conseguenza della sua insolvenza al momento dell'estinzione e del mancato decorso dell'anno dalla sua cancellazione dal Registro delle imprese.
L'opposizione alla fusione, infine, è rimedio non "sostitutivo e necessario", ma solo "aggiuntivo".