FALLIMENTO DEL LOCATORE E RECESSO DEL CURATORE: EQUO INDENNIZZO
04 SETT 2021
La Corte di cassazione con la sentenza del 7.7.2021 n. 19264, ha stabilito che il giudice non può limitarsi a riconoscere l'astratta titolarità del diritto di indennizzo, ma deve procedere all'effettiva definizione della sua misura che nel concreto spetta al contraente in bonis.
In caso di fallimento del locatore, a fronte del recesso da parte del curatore, il conduttore ha il diritto al conseguimento di un "equo indennizzo" (art. 80 del RD 267/42).
La misura dell'indennizzo può essere determinata in base ad un accordo tra il conduttore ed il curatore.
Quando ciò non sia possibile, l'indennizzo è determinato dal giudice delegato che ha il potere/dovere di determinare in positivo l'entità dell'indennizzo, al di là (e a prescindere) della richiesta monetaria che quest'ultimo abbia formulato per tale proposito.