FALLIMENTO: A CHI SPETTA L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE?
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FALLIMENTO: A CHI SPETTA L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE?

FALLIMENTO: A CHI SPETTA L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE?

18 APR 2018

La Cassazione con la sentenza n. 16638 del 16.04.2018 ha stabilito che incombe sul curatore l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento.
Incombe invece sul fallito l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento. 
 

Cass. pen. 16.4.2018 n. 16638

Ritenuto in fatto


Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza dell'8.3.2016 del Tribunale di Genova, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, Giuseppe Sanna era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 DLgs. 74/2000 (per avere, quale legale rappresentante della S.r.l. ECO.REC., al fine evadere l'imposta sul valore aggiunto, omesso di presentare la corrispondente dichiarazione relativa all'anno 2008, realizzando così un'evasione d'imposta di euro 2.436.155,28).
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 5 DLgs. 74/2000 e della legge fallimentare e vizio della motivazione, per l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello della dichiarazione di fallimento in data 26.6.2009 della società amministrata dall'imputato, che aveva determinato, tra l'altro, la perdita da parte sua della amministrazione dell'ente, e il conseguente venir meno anche dell'obbligo di presentare la dichiarazione IVA.
 

Considerato in diritto


Il ricorso, peraltro riproduttivo del primo motivo d'appello, esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte d'appello, con le cui argomentazioni il ricorrente ha omesso di confrontarsi, è manifestamente infondato.
Ai sensi dell'ART. 5 DPR n. 322 del 22 luglio 1998 spetta al curatore presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento, mentre spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento.
Nel caso di specie si tratta appunto della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2008, ossia relativi ad un periodo di imposta anteriore al fallimento, dichiarato il 26 giugno 2009, e quindi l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi spettava al ricorrente, mentre spettava al curatore presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2009 (e infatti in relazione a tale annualità l'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto).
Questa stessa Sezione terza, del resto, ha già affermato che «Spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare quelle successive alla dichiarazione di fallimento, comprese quelle relative al periodo di imposta compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento» (Sez. 3, n. 299 del 27.10.1995, Bruno, Rv. 203692; conf. Sez. 3, n. 1549 del 1.12.2010, Ghilardi, Rv. 249351), specificando, in motivazione, che «in materia di fallimento, la soggettività passiva nel rapporto tributario permane nei confronti del fallito, il quale dopo la dichiarazione di fallimento perde solo la disponibilità dei suoi beni nonché la capacità processuale e quella di amministrare il suo patrimonio. Coerentemente, resta in capo al fallito l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente ai periodi di imposta anteriori alla sentenza di fallimento, mentre relativamente ai periodi di imposta successivi è il curatore fallimentare che è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento».
Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso, posto che la dichiarazione omessa è relativa a periodo di imposta anteriore alla dichiarazione di fallimento, cioè all'anno 2008, non rilevando la scadenza del termine per la presentazione della stessa in data successiva alla dichiarazione di fallimento, permanendo egualmente in capo all'amministratore l'obbligo di presentarla.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2.3.2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28.2.2008, n. 19601 Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20.11.2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'ART. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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